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ROMA - 21-3-2025-- E’ una di quelle sentenze che rivoluzionano l’applicazione della Legge. Oggi la Corte costituzionale, con la sentenza n. 33, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, della legge 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.
L’esclusione di persone singole a poter adottare minori stranieri, si pone, secondo la Corte, in contrasto con gli artt. 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Secondo la Corte, ‘la disciplina dichiarata illegittima comprimeva, infatti, in modo sproporzionato l’interesse dell’aspirante genitore a rendersi disponibile rispetto a un istituto, qual è l’adozione, ispirato a un principio di solidarietà sociale a tutela del minore’.
Inoltre, ‘le persone singole sono in astratto idonee ad assicurare al minore in stato di abbandono un ambiente stabile e armonioso, fermo restando che spetta poi al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore’.
Una boccata di ossigeno per tutte quelle persone singole, non sposate e che non mantengono una convivenza di fatto, a poter legittimamente chiedere di poter adottare un minore straniero.

Carlo Crapanzano

Foto di Kelli McClintock su Unsplash

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